Sez. 5, Sentenza n. 5879 del 08/03/2013 (Rv. 626076 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 legge n. 289 del 2002 - Lite pendente - Nozione - Fattispecie in tema di "datio in solutum" dei beni culturali offerti in pagamento delle imposte dovute ex art. 39 d.lgs. n. 346 del 1990.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In considerazione del fatto che l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 esclude l'applicabilità del condono per gli atti di liquidazione o le cartelle nel caso in cui si risolvono nell'applicazione "matematica" di imposta certa o comunque facilmente determinabile e che non sia oggetto di alcuna contestazione, nel merito, da parte del contribuente, non si è in presenza di lite pendente, qualora non vi sia contestazione sull'importo di cui all'avviso di liquidazione, ma solamente sulla "datio in solutum" di beni culturali in pagamento di imposte dovute, avendo il contribuente richiesto il diritto di usufruire dei benefici fiscali spettanti ai sensi dell'art. 36 della legge 31 ottobre 1990, n. 346, per cessione di beni culturali in sostituzione di imposte dovute in dipendenza di successione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)