Sez. L, Sentenza n. 5718 del 23/09/1986 (Rv. 448190 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FATTO COSTITUENTE REATO CONTRO IL PATRIMONIO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FATTO COSTITUENTE REATO CONTRO IL PATRIMONIO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
La valutazione del fatto del dipendente, al fine di stabilire se esso integri o meno una giusta causa di licenziamento, deve essere compiuta alla stregua della ratio dell'art. 2119 cod. civ., e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro ed il lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione. Pertanto, un fatto, ancorché costituente reato contro il patrimonio di lieve entità alla stregua della generale norma penalistica, può essere considerato di rilevante gravità nel diverso ambito del rapporto di lavoro, tenuto conto della natura del fatto (in ragione delle esigenze di organizzazione e della relativa disciplina), della sua sintomaticità (in relazione all'impossibilità per la azienda di apprestare sicure difese idonee ad impedire furti o, comunque, manomissione di materiali aziendali) e delle finalità (volte a prevenire danni anche gravi sotto il profilo patrimoniale) della regola violata. (V 4/86, mass n 443649; (V 3523/85, mass n 441140; (V 686/85, mass n 438885; (V 476/84, mass n 432709).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)