Sez. 5, Sentenza n. 14783 del 05/07/2011 (Rv. 618540 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Crediti conteggiati e liquidati dopo l'apertura della successione - Denuncia integrativa degli stessi - Maggiorazione ex art. 8 del d.P.R. n. 637 del 1972 - Calcolo - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE
In tema d'imposta sulle successioni, nel caso di crediti conteggiati e liquidati dopo l'apertura della successione e non rientranti tra quelli esclusi dall'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 11, primo comma, nn. 6, 7 ed 8, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (vigente all'epoca dell'apertura della successione "de qua"), ai fini dell'applicazione dell'imposta relativa alla denuncia integrativa presentata a seguito della sopravvenuta liquidazione, l'art. 8, secondo comma, del d.P.R. cit., nella parte in cui, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 17 dicembre 1986, n. 880, prevedeva che "nell'attivo si considerano compresi danaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario, anche se dichiarati o indicati per un importo minore", va inteso nel senso che l'importo dei crediti pecuniari la cui liquidazione sopravvenga dopo l'apertura della successione, non costituendo né danaro, né gioielli, né mobilia, non può ritenersi compreso nella quota dell'asse ereditario costituita da danaro, gioielli o mobilia, che si presume "ex lege" di valore pari al 10% del valore netto dell'asse dichiarato ma, al contrario, che il valore di detti crediti, lungi dal considerarsi assorbito nell'importo della quota di asse ereditario presunta, concorre a formare la base di calcolo per la quantificazione di tale quota.
Riferimenti normativi: Legge 17/12/1986 num. 880 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)