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Sez. 1, Sentenza n. 1518 del 27/02/1996 (Rv. 496039 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Crediti giudizialmente contestati riconosciuti con sentenza o atto di transazione - Maggiorazione ex art. 8 D.P.R. n. 637 del 1972 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496039-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE

In tema d'imposta sulle successioni, anche i crediti giudizialmente contestati alla data di apertura della successione, quando la loro sussistenza sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione, concorrono a formare l'attivo ereditario e vanno perciò computati ai fini del calcolo della maggiorazione del 10 per cento, di cui all'art. 8, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)