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Sez. 3, Sentenza n. 1726 del 29/05/1972 (Rv. 358643 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEI DEBITI NEI LIBRI CONTABILI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - MANCATA ISCRIZIONE - DOCUMENTI CONTRATTUALI - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358643-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEI DEBITI NEI LIBRI CONTABILI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - MANCATA ISCRIZIONE - DOCUMENTI CONTRATTUALI - INEFFICACIA.*

In tema di debiti relativi all'azienda ceduta, il creditore deve provare, in base ai principi generali sull'Onere della prova, l'annotazione dei debiti stessi nei libri contabili obbligatori della azienda, essendo questo il presupposto legale per la responsabilita del cessionario. In Mancanza di tale prova, nessuna efficacia puo essere riconosciuta ad eventuali documenti relativi al rapporto contrattuale al quale i debiti si riferiscono. (Conf 2158'67, mass n 329306; 211'64; 1303'63; 2153'62; 1247'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)