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Sez. 3, Sentenza n. 2158 del 14/09/1967 (Rv. 329306 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - PRESUPPOSTO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1967-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329306-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - PRESUPPOSTO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art. 2560 cod.civ., l'iscrizione nei libri contabili obbligatori e un elemento costitutivo della responsabilita dell'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti all'azienda stessa. Tale responsabilita e, percio, imprescindibilmente condizionata all'esistenza del presupposto di tale iscrizione. Soltanto in tale ipotesi, infatti le dette passivita non possono ritenersi ignote all'acquirente (salva la norma dell'art. 2112 cod.civ. per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato). E poiche la norma dell'art. 2560 cod.civ. e eccezionale, non la si puo estendere analogicamente al caso in cui la conoscenza dei debiti possa ricavarsi da altre fonti. Da cio consegue che il creditore, il quale pretenda dall'acquirente dell'azienda il pagamento di debiti inerenti all'Esercizio di questa primo del trasferimento, invocando la responsabilita di cui al citato articolo, ha l'Onere di provare il presupposto della responsabilita stessa, e cioe la iscrizione di quei debiti nei libri contabili obbligatori ed e irrilevante la circostanza che dei libri stessi egli non sia in possesso, potendo egli chiederne l'esibizione, ai sensi degli artt. 210 e 212 cod. proc.civ.. nell'ipotesi, poi, che detti libri non esistano per qualsiasi ragione, ivi compresa la loro non obbligatorieta per quel dato tipo d'impresa, l'inesistenza dei libri non puo avere altro effetto fuorche quello di rendere impossibile l'esistenza dell'elemento costitutivo della responsabilita stabilita dall'art. 2560 cod.civ., e quindi l'esistenza della responsabilita stessa. (Cfr. 211-64 1247-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)