Sez. 2, Sentenza n. 113 del 13/01/1975 (Rv. 373285 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - RESPONSABILITA DELL'ACQUIRENTE PER I DEBITI - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - ISCRIZIONE NEI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - RESPONSABILITA DELL'ACQUIRENTE PER I DEBITI - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - ISCRIZIONE NEI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda e un elemento costitutivo essenziale della responsabilita dell'acquirente della azienda stessa per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia fare valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'Onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione. E se il giudice non puo effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben puo d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilita del convenuto, non sia stata provata. (V 1726/72, mass n 358643; 1145/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)