Sez. L, Sentenza n. 7000 del 17/12/1982 (Rv. 424665 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - CESSAZIONE DAL SERVIZIO DI UN ISCRITTO - INDENNITÀ - CORRESPONSIONE - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - PERFEZIONAMENTO DEL DIRITTO DELL'ISCRITTO - PREVIA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA NEL CORSO DEL PREDETTO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - CESSAZIONE DAL SERVIZIO DI UN ISCRITTO - INDENNITÀ - CORRESPONSIONE - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - PERFEZIONAMENTO DEL DIRITTO DELL'ISCRITTO - PREVIA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA NEL CORSO DEL PREDETTO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
L'art. 3 lettera a) del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, contenente il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale delle dogane, disponendo che il fondo medesimo provvede a corrispondere un'indennità ai propri iscritti nel momento in cui essi cessino definitivamente dal servizio (ovvero a corrisponderla a determinati superstiti degli iscritti deceduti prima di abbandonare il servizio stesso), non individua nel suddetto momento un termine la cui scadenza comporta il diritto dell'iscritto all'immediato pagamento dell'indennità, ma un mero presupposto cui è collegata la possibilità per l'interessato di presentare la domanda di liquidazione, introduttiva di un apposito procedimento, anteriormente al cui esaurimento non si perfeziona il diritto dell'interessato stesso e nelle cui more, pertanto, non V'è luogo al decorso di interessi moratori, salva la possibilità di quest'ultimo di dimostrare l'ingiustificatezza del ritardo nello svolgimento di tale procedimento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, ed esclusa, invece, quella di applicazione analogica dei principi che regolano l'erogazione dell'indennità di buonuscita da parte dell'e.N.P.a.S. ai dipendenti dello stato e che sono giustificati dalla specifica ratio di tale indennità. (V 1345/79, mass n 397617; (V 4127/78, mass n 393751).*
Riferimenti normativi: DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 3, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)