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Sez. L, Sentenza n. 9006 del 03/07/2001 (Rv. 547877 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Cessazione dell'attività artigianale o commerciale - Incidenza sull'obbligo contributivo - Sussistenza - Notifica della cessazione ai fini della cancellazione dal relativo elenco - Necessità ai fini previdenziali - Esclusione - Valutazione presuntiva dell'iscrizione e del suo mantenimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547877-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 - che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli - , delle disposizioni di cui agli artt. 36, secondo comma, della legge n. 1397 del 1960 e 2, quarto comma, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 12, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 36 CORTE COST., DPR 18/03/1957 num. 266 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)