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Sez. 6, Sentenza n. 427 del 01/02/1995 Cc. (dep. 14/03/1995) Rv. 200751 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Per vizio di motivazione - Per violazione di legge - Differenze in ordine ai poteri del giudice di rinvio - Applicabilità anche nei procedimenti incidentali di libertà - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200751-01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio

I poteri attribuiti al giudice di rinvio - disciplinati dall'art. 627 cod. proc. pen., applicabili anche alla procedura di riesame di cui all'art. 309 cod. proc. pen. - sono diversi a secondo che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda ipotesi, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate ed autorizza il giudice di rinvio ad un nuovo esame dei fatti. Il giudice di rinvio può, quindi, giudicare con gli stessi poteri di accertamento del fatto, che spettavano al primo giudice di merito, soltanto nell'ipotesi in cui non sussista una preclusione che gli vieti di procedere ad una nuova valutazione del fatto, ma ciò non può fare quando la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, ha statuito sul punto concernente l'accertamento del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)