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Sez. 5, Sentenza n. 1530 del 31/03/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214467 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Giudice di rinvio dopo l'annullamento - Poteri coincidenti con quelli del giudice il cui provvedimento è stato annullato - Possibilità di porre a base della decisione elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti negli atti trasmessi dal PM al GIP.
Stato
decisa il 1999-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214467-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Anche nel procedimento "de libertate" il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito (e quindi con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete), egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati. (Fattispecie in tema di riesame a seguito di giudizio di rinvio dalla Cassazione in cui, per la decisione del nuovo giudizio incidentale "de libertate", sono stati utilizzati anche elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli contenuti negli atti trasmessi dal PM al GIP).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)