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Sez. 5, Sentenza n. 18028 del 14/09/2016 (Rv. 641125 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Detrazione - Legittimità - Contestazione dell'Amministrazione finanziaria - Prova - Onere a carico del contribuente - Anche in caso di furto della contabilità - Denuncia di furto - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641125-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza, sicché, quando questi non sia in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all'Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente medesimo attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime, non essendo la denuncia di furto per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i dati contenuti nella comunicazione IVA di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 435 del 2001, utilizzati per la determinazione induttiva del reddito della società ricorrente e, quindi, per il recupero dell'IVA a debito, non fossero idonei, invece, a provare l'importo di quella a credito).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 2, DPR 07/12/2001 num. 435 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)