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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23331 del 16/11/2016 (Rv. 642021 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Legittimità della detrazione - Prova - Onere a carico del contribuente - Perdita incolpevole dei documenti - Conseguenze - Applicazione dell'art. 2724 n. 3 c.c..
Stato
decisa il 2016-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642021-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la perdita incolpevole della documentazione non esenta il contribuente dall'onere della prova, su di lui gravante, della legittimità e correttezza della detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni e servizi, né introduce una presunzione di veridicità, a suo favore, di quanto quella documentazione avrebbe dovuto rappresentare, ma, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2724, n. 3, c.c., consente, in deroga agli ordinari limiti, la prova testimoniale o presuntiva, previa dimostrazione di essersi trovato nell'incolpevole impossibilità di produrre le fatture annotate nell'apposito registro e di acquisirne copia presso i fornitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)