Sez. 5 - , Sentenza n. 25694 del 14/12/2016 (Rv. 641946 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Perdita automatica del diritto alla detrazione IVA – Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente – Modalità di adempimento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di IVA, l’accertamento induttivo ex art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 non determina l’automatica perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi, atteso che l'onere di provare i crediti vantati, se non risultanti dalle dichiarazioni periodiche, può essere adempiuto con le modalità di cui all’art. 2724 c.c. ove l’allegata impossibilità di dimostrare con i mezzi ordinari l’IVA assolta in rivalsa sia conseguenza di un comportamento incolpevole. (Nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse una siffatta ipotesi, avendo la contribuente scelto di esercitare attività imprenditoriale sotto la veste solo apparente dell'associazione non riconosciuta ed essendosi, pertanto, volontariamente posta nell'invocata situazione di impossibilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)