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Sez. 1, Ordinanza n. 11033 del 06/05/2010 (Rv. 612857 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 - Computo della durata ragionevole del processo civile presupposto - Tempo trascorso per la proposizione dell'impugnazione - Detraibilità dalla durata complessiva - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612857-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ex legge n. 89 del 2001, poiché non può essere addebitato all'Amministrazione della giustizia il segmento temporale, utilizzato dalla parte per l'esercizio di un diritto, eccedente quello strettamente necessario, non va computato nella durata complessiva del procedimento il tempo intercorrente tra la pronuncia impugnata e la proposizione dell'impugnazione per la parte eccedente quella corrispondente al tempo trascorso fino alla comunicazione dell'avvenuto deposito della decisione maggiorato di quello corrispondente al termine previsto per lo specifico mezzo di gravame.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)