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Sez. 1, Sentenza n. 5991 del 18/03/2005 (Rv. 580923 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Diritto alla equa riparazione - Parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Obbligo del giudice nazionale di conformarsi, per quanto possibile, a detti parametri - Mancata conformazione - Obbligo di individuazione di specifiche circostanze giustificative della deroga - Sussistenza - Durata ragionevole del processo - Detrazione dalla durata complessiva del processo del periodo precedente l'esercizio, da parte del soccombente, della facoltà di impugnazione - Illegittimità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580923-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell'accertamento della congruità della durata complessiva della causa, affidato al giudice del merito - che non può discostarsi dai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, senza individuare specifiche circostanze giustificative della deroga nel caso concreto -, non può detrarsi dalla durata complessiva del processo il periodo trascorso prima dell'esercizio, da parte del soccombente, della facoltà di impugnazione, poichè l'utilizzazione del termine al riguardo accordato dalla legge rientra nella fisiologia del processo, e, dunque, non autorizza in sè un prolungamento della scadenza ragionevole, sempre che non risulti riconducibile ad un intento dilatorio od a negligente inerzia.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)