Sez. 1, Sentenza n. 14477 del 09/07/2005 (Rv. 582457 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione (legge n. 89 del 2001) - Calcolo della durata ragionevole del processo civile presupposto, svoltosi in più gradi - Tempo trascorso per la proposizione dell'impugnazione - Detraibilità dalla durata complessiva - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il giudice dell'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 - chiamato ad accertare se vi sia stata o meno violazione del termine di durata ragionevole di un processo civile articolatosi su più gradi - può detrarre, dalla complessiva sua durata, in considerazione dell'impegno limitato della controversia, una parte considerevole del tempo trascorso per la proposizione dell'impugnazione, e ciò sebbene la legge processuale consenta alle parti di poter fruire pienamente dei termini stabiliti per proporre le impugnazioni di legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)