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Sez. 3, Sentenza n. 5019 del 29/09/1982 (Rv. 422946 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - VALUTAZIONE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422946-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - VALUTAZIONE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'ammissione della consulenza tecnica - che nei procedimenti disciplinati dal rito del lavoro è espressamente consentita anche nel giudizio d'appello (art. 441 cod. proc. civ.) - rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità. (V 4994/81, mass n 415776).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)