diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 2316 del 23/04/1998 Cc. (dep. 19/05/1998) Rv. 210549 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Configurabilità del reato per il suono delle campane - Casi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210549-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

La normativa sull'inquinamento acustico di cui alla legge n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosità, al fine di tutelare la salute della collettività, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ciò automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall'art. 659 cod. pen. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice "fumus" del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 26/10/1995 num. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)