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Sez. 1, Sentenza n. 3123 del 26/04/2000 Cc. (dep. 16/06/2000) Rv. 216200 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Condotta prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Illiceità penale - Esclusione - Eccezione.
Stato
decisa il 2000-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216200-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

La condotta prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non costituisce più reato, ma illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, residuando l'ipotesi di reato di cui al comma primo del citato art. 659 per l'inosservanza di disposizioni che regolano l'esercizio della specifica attività svolta, in quanto, in tal caso, la condotta tenuta si risolve in una illegittima violazione della quiete pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1995 num. 447 art. 10 com. 2, Cod. Pen. art. 659, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)