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Sez. 2 - , Sentenza n. 20876 del 21/03/2019 Ud. (dep. 15/05/2019) Rv. 276101 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Procedimento innanzi al giudice monocratico - Comparizione - Termine di 30 giorni di cui agli artt. 464 comma 1 e 456 comma 3 cod. proc. pen. - Applicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276101-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio che si svolge davanti al giudice monocratico a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il termine dilatorio per la comparizione della parte in giudizio è quello di trenta giorni, di cui agli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, cod. proc. pen., e non quello di sessanta giorni previsto dall'art. 552, comma 3, stesso codice in funzione della valutazione circa la richiesta di accesso ai riti speciali, atteso che, in tal caso, la scelta di accedere o meno al rito alternativo deve essere stata già effettuata all'atto della opposizione al decreto penale. (In motivazione, la Corte ha osservato che la previsione di un diverso termine a comparire è conforme ai canoni di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sia in considerazione della differente posizione processuale dell'imputato citato a giudizio con rito ordinario rispetto all'opponente a decreto penale di condanna, sia in quanto il termine ridotto per la comparizione in giudizio riflette il differente grado della prova raccolta, che presuppone l'accesso alla fase dibattimentale attraverso il giudizio immediato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)