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Sez. 3, Sentenza n. 32418 del 13/06/2001 Ud. (dep. 29/08/2001) Rv. 220342 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Procedimento innanzi al giudice monocratico - Termine per la comparizione - Individuazione.
Stato
decisa il 2001-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220342-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine dilatorio per la comparizione è quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., atteso che il disposto del nuovo art. 557 c.p.p. (secondo il quale per il procedimento monitorio si osservano le disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale) opera solo in quanto le norme richiamate siano applicabili anche al rito davanti al giudice monocratico, con la conseguenza che non può ritenersi richiamato nella disciplina del rito davanti al giudice monocratico, l'art. 464 c.p.p., il quale regolamenta il giudizio conseguente all'opposizione prevedendo, per il giudizio immediato, un termine dilatorio di trenta giorni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 557 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 557 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)