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Sez. 4, Sentenza n. 43366 del 29/09/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 226457 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice monocratico - Termine per la comparizione - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226457-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio conseguente alla opposizione a decreto penale che si svolga davanti al giudice monocratico, il termine dilatorio per la comparizione della parte in giudizio è quello di trenta giorni, previsto dall'art. 456 comma 3 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 464 dello stesso codice che disciplina il giudizio conseguente all'opposizione, e non quello di sessanta giorni previsto dall'art. 552 comma 3, atteso che la "ratio" di un termine tanto lungo va rintracciata nella concessione all'imputato, quando egli viene citato a giudizio, di un "tempus deliberandi" in ordine alla valutazione circa la richiesta di accesso ai riti speciali: tempo di riflessione ovviamente non necessario quando la scelta deve essere stata già esercitata nel momento della proposizione dell'atto di opposizione a decreto penale. (Precisa inoltre la Corte che tale interpretazione è altresì imposta dalla considerazione che il maggior termine è previsto in relazione ad un atto del P.M. - il decreto di citazione a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen. - laddove, nella fattispecie, il decreto è emesso dal giudice ai sensi dall'art. 464 che, in tal senso, richiamando l'art. 456 comma 3, fa riferimento, prevedendo il più breve termine, ad altro atto del giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 557 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 557 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)