Sez. 5, Sentenza n. 17951 del 24/07/2013 (Rv. 628317 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Attività agricola - Regime fiscale più favorevole - Carattere derogatorio della disciplina - Conseguenze - Onere della prova in capo al contribuente - Requisiti anche fattuali di cui all'art. 2135 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 228 del 2001.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, la disposizione di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la parte in cui consente l'esonero dal versamento dell'imposta a favore dei produttori agricoli che nel precedente anno solare hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituisce speciale regime di esenzione e dunque il soggetto che intenda avvalersene ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici, ivi compresa la prova in ordine ai fatti costitutivi della "impresa agricola", per il rinvio diretto all'art. 2135 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/05/2001 num. 228 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)