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Sez. 5, Sentenza n. 8086 del 02/04/2010 (Rv. 612697 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Attività agricola - Art. 2135 cod. civ., nel testo anteriore al d. lgs. n. 228 del 2001 - Criterio della prevalenza - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612697-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di IVA, ai fini dell'applicabilità del regime speciale previsto dall'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per i produttori agricoli, il criterio della provenienza prevalente dei prodotti dalla coltivazione del fondo, enunciato dall'art. 2135 cod. civ. con riguardo alle attività connesse, trova applicazione solo alle annualità successive all'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 che ha modificato l'art. 2135 cit., mentre per le annualità precedenti si applica il testo originario della disposizione, che qualificava come imprenditore agricolo chi esercitasse un'attività diretta alla coltivazione del fondo, facendo, dunque, esclusivo riferimento alla natura dell'attività svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)