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Sez. 5, Sentenza n. 5408 del 18/03/2016 (Rv. 639124 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Attività agricola - Regime fiscale di "esonero" agevolato - Presupposti - Onere probatorio del soggetto che intenda avvalersene - Adempimenti del cessionario dei prodotti agricoli.
Stato
decisa il 2016-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639124-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di IVA, il regime di "esonero" agevolato nel campo dell'agricoltura, previsto dall'art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, costituisce uno speciale regime di esenzione, per il quale il soggetto che intenda avvalersene ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici; tale onere probatorio si trasferisce sul cessionario dei prodotti agricoli che, ove intenda applicare il regime dell'"esonero", è tenuto a provvedere alla regolarizzazione dell'operazione di acquisto senza emissione di fattura, ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 471 del 1997, dovendo in caso contrario applicare il regime IVA ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)