Sez. L, Sentenza n. 12993 del 30/12/1993 (Rv. 484909 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Indebito - Ripetizione - Legittimazione attiva del datore di lavoro - Carattere esclusivo - Ripetizione per la parte a carico del dipendente - Estensione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
L'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore, creditore dei contributi, e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi. In relazione a tale rapporto obbligatorio (al quale è estraneo il lavoratore) il datore di lavoro resta l'unico legittimato a richiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi versati e non dovuti, anche per la parte a carico del dipendente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)