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Sez. L, Sentenza n. 12758 del 21/12/1998 (Rv. 521850 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO | Indebito versamento da parte del datore di lavoro - Azione di ripetizione esercitata dal lavoratore nei confronti di quest'ultimo - Previo rimborso dall'ente previdenziale - Necessità - Esclusione - Disciplina ex art. 1 D.L. n. 71 del 1993 relativa al rapporto tra detto ente e le imprese creditrici nelle aree del Mezzogiorno - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521850-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO

Il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952 n. 218, è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori - è l'unico legittimato, in ipotesi di indebito versamento contributivo, all'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale, anche con riguardo a detta quota, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione può eventualmente agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. Questa azione del lavoratore non richiede che il datore abbia già ottenuto dall'ente previdenziale il rimborso dei contributi versati e non dovuti; a tal fine non rileva la disciplina dettata dall'art. 1, comma terzo del D.L. 22 marzo 1993 n.71 (convertito dalla legge 20 maggio 1993 n. 151) in tema di modalità di rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nelle aree del Mezzogiorno, che regola esclusivamente il rapporto tra detto ente e le imprese creditrici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)