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Sez. 3, Sentenza n. 3592 del 24/04/1997 (Rv. 503922 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Morte immediata del danneggiato - Danno biologico - Esclusione - Ragioni - Eredi della vittima - Danni risarcibili - Individuazione.
Stato
decisa il 1997-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503922-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Se dal fatto illecito altrui deriva la morte immediata di una persona, ad essa non spetta alcun risarcimento per danno biologico, sia perché la lesione dell'integrità psico - fisica - e cioè il bene della salute - rileva ed è risarcibile in quanto si ripercuote sulla vita della persona menomata, il che implica che essa resti in vita; sia perché, nel caso invece essa muoia, il bene sacrificato non è la salute, bensì la vita; perciò gli eredi della vittima non hanno alcun diritto, nella qualità, ad esser risarciti per il danno biologico dalla medesima subito, mentre, "iure proprio", hanno diritto ad esser risarciti per i danni patrimoniali, biologici e morali derivatine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)