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Sez. 2, Sentenza n. 3758 del 28/12/1971 (Rv. 355578 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO - LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE DI TUTTI I TERMINI DECORRENTI NEL PERIODO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355578-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO - LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE DI TUTTI I TERMINI DECORRENTI NEL PERIODO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

A sensi dell'art 1 primo comma della legge 14 luglio 1965, n 818, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale era prevista soltanto quando i termini stessi scadevano durante il periodo tassativamente fissato dalla legge (1 agosto - 15 settembre), e non in un tempo successivo al periodo medesimo. La norma introdotta con l'art 1 della sopravvenuta legge 7 ottobre 1969, n 742, per cui il decorso dei termini processuali e sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione, pur essendo stata dettata nell'intento di eliminare le disparita di trattamento cui aveva dato luogo la precedente legge n 818 del 1965, regolando tuttavia diversamente la medesima materia, ha carattere innovativo e non interpretativo. Versandosi in tema di termini processuali perentori ed inderogabili, la nuova norma non puo esplicare alcuna efficacia sui termini gia scaduti durante l'impero della legge precedente, mancando nella nuova legge una disposizione retroattiva. (V 424'70, mass n 345392; 217'70, mass n 345029).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)