Sez. 3, Sentenza n. 1964 del 20/07/1966 (Rv. 323817 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO - VIOLAZIONE DEL DOVERE DA PARTE DEL PRESTATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA PER DANNI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA DEL PREPONENTE PER IL FATTO ILLECITO DEL PREPOSTO - RILEVANZA SOLO NEI CONFRONTI DEI TERZI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO - VIOLAZIONE DEL DOVERE DA PARTE DEL PRESTATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA PER DANNI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA DEL PREPONENTE PER IL FATTO ILLECITO DEL PREPOSTO - RILEVANZA SOLO NEI CONFRONTI DEI TERZI.*
La violazione dell'Obbligo di diligenza, specificamente imposto al lavoratore subordinato dall'art. 2104 cod.civ. (Obbligo, che si estende anche all'espletamento dei compiti accessori, come la guida di auto veicoli affidati ad un impiegato) importa, indipendentemente da eventuali sanzioni disciplinari, l'Obbligo del medesimo di risarcire il danno che dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato al datore di lavoro, giacche il principio secondo cui quest'ultimo, in quanto trae vantaggio dall'attivita svolta in suo favore dal prestatore d'opera, deve subire anche i rischi e le conseguenze sfavorevoli, vale nei confronti dei terzi danneggiati, ma non nei rapporti tra le parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)