Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2003 (Rv. 563196 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Criterio automatico di valutazione ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 79 del medesimo d.P.R. - Condizioni - Immobile dotato di rendita catastale - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione del criterio automatico di valutazione degli immobili - previsto dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - relativamente agli atti ed alle scritture anteriori all'entrata in vigore del citato decreto, ai sensi dell'art. 79 del medesimo, occorre pur sempre che l'immobile oggetto di trasferimento fosse già dotato di rendita catastale, tenendo anche conto che l'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), nel prevedere l'applicazione, su richiesta del contribuente, del criterio automatico di valutazione anche ai trasferimenti relativi agli immobili non ancora censiti in catasto con attribuzione di rendita, limita espressamente la propria efficacia agli atti ed alle scritture intervenuti a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)