Sez. 5, Sentenza n. 13988 del 12/11/2001 (Rv. 550166 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Valutazione automatica - Condizioni - Beni non edificabili e muniti di rendita catastale - Applicazione - Immobili privi di rendita ed aventi destinazione edificatoria - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
Il ricorso al procedimento di valutazione automatica, previsto dall'art. 52 del d.P.R. n. 131/1986 ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, può ritenersi doveroso per l'amministrazione finanziaria solo per i trasferimenti concernenti beni dotati di rendita catastale. (In applicazione di tale principio, nella specie la corte ha cassato la sentenza del giudice tributario che, pur avendo correttamente esteso il regime più favorevole ad un atto rogato anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. citato n. 131/1986 ma non ancora definito fiscalmente in tale data, ha applicato la valutazione automatica in relazione ad un compendio immobiliare costituito da terreni edificabili e fabbricati privi di rendita catastale).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)