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Sez. 2, Sentenza n. 812 del 25/03/1966 (Rv. 321631 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - DIFFERENZE TRA SENTENZE COSTITUTIVE E SENTENZE DICHIARATIVE O DI CONDANNA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1966-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321631-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - DIFFERENZE TRA SENTENZE COSTITUTIVE E SENTENZE DICHIARATIVE O DI CONDANNA - CONSEGUENZE.*

Il litisconsorzio necessario presuppone che il rapporto dedotto in giudizio sia un rapporto giuridico plurisoggettivo, concettualmente unico o indivisibile, per modo che la sentenza in tanto possa ritenersi utiliter data, in quanto venga pronunziata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo, ipotesi che si configura, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, nelle azioni costitutive che tendono al mutamento di uno stato o di un rapporto nei confronti di piu soggetti, mentre non ricorre per le sentenze che dichiarano un Obbligo o condannano ad una prestazione, quali - nella specie - quelle di regolamento di confini. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)