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Sez. 6, Sentenza n. 15444 del 09/07/1990 Ud. (dep. 21/11/1990) Rv. 185830 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI - INDIZI SERI DI MALATTIE MENTALI - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - STATO DI TOSSICODIPENDENZA - INDIZIO DI MALATTIE MENTALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185830-01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI - INDIZI SERI DI MALATTIE MENTALI - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - STATO DI TOSSICODIPENDENZA - INDIZIO DI MALATTIE MENTALI - ESCLUSIONE.*

La perizia psichiatrica deve essere disposta dal giudice di merito soltanto nel caso in cui siano stati già acquisiti seri elementi indiziari i quali rendano necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato. Non costituisce indizio di malattia mentale lo stato di tossicodipendenza. (Conf mass n 175495; (Conf mass n 184079).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)