Sez. 6, Sentenza n. 5605 del 06/10/1989 Ud. (dep. 19/04/1990) Rv. 184079 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - ISTANZA FONDATA SULLO STATO DI TOSSICODIPENDENTE - CARENZA DI RISCONTRI DIAGNOSTICI - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - ISTANZA FONDATA SULLO STATO DI TOSSICODIPENDENTE - CARENZA DI RISCONTRI DIAGNOSTICI - INAMMISSIBILITÀ.*
Lo stato di tossicodipendente non costituisce, di per sè, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica. È pertanto inammissibile l'istanza di perizia psichiatrica fondata unicamente sullo stato di tossicodipendente e sfornita di qualsiasi fondamento diagnostico. (V mass n 172433; (V mass n 174456; (V mass n 178220; (V mass n 182337).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)