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Sez. 3, Sentenza n. 3801 del 20/01/1987 Ud. (dep. 01/04/1987) Rv. 175495 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175495-01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI.*

La perizia psichiatrica può essere disposta in dibattimento soltanto quando vi siano fondati e gravi indizi che rendono necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato e tali indizi devono essere clinicamente rilevanti, ossia relativi a vere e proprie infermità mentali: il giudizio sulla sussistenza dei detti indizi è riservato all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se correttamente motivato. (Conf mass n 166173).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)