Sez. L, Sentenza n. 3703 del 24/07/1978 (Rv. 393220 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DOMANDA DI RILASCIO DEL FONDO PROPOSTA DAL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO PER COLTIVARLO PERSONALMENTE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - CAPACITA LAVORATIVA FAMILIARE DEL CONCEDENTE "PROPORZIONATA" ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DOMANDA DI RILASCIO DEL FONDO PROPOSTA DAL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO PER COLTIVARLO PERSONALMENTE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - CAPACITA LAVORATIVA FAMILIARE DEL CONCEDENTE "PROPORZIONATA" ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nell'ipotesi che il proprietario concedente chieda, quale coltivatore diretto, il rilascio del fondo per coltivarlo personalmente, e richiesto, ai fini dell'esclusione della proroga legale del contratto di affitto, a norma dell'art 1 del DLCPS 1 aprile 1947 n 273, che la capacita lavorativa familiare del concedente sia "proporzionata" alla coltivazione del fondo e non in senso restrittivo, di perfetta uguaglianza della capacita lavorativa della famiglia del concedente alla capacita richiesta per provvedere alla coltivazione, bensi di prevalenza della capacita lavorativa della famiglia stessa rispetto alla mano d'opera estranea. Al riguardo il giudice del merito deve accertare l'orientamento culturale del fondo che, collegato alla estensione di esso, consente di stabilire quale forza lavorativa occorra per coltivare il fondo stesso, tenendo altresi presente l'ausilio delle macchine, che, valutato in relazione alle colture praticate, permette di stabilire quali e quante di queste possono essere praticate in modo prevalente dai componenti la famiglia del concedente, in considerazione del loro numero e delle loro condizioni fisiche e sociali. (Conf 3985/75, mass n 378279).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)