Sez. 1, Sentenza n. 28610 del 20/05/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290458-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Modifica dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Prescrizione di rientro nel luogo di residenza o dimora - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
In tema di misure di prevenzione, a seguito della modifica dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ad opera dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la prescrizione di rientro nel luogo di residenza o di dimora abituale non costituisce più contenuto necessario per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la sua mancanza non giustifica la disapplicazione del provvedimento questorile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria che aveva ritenuto illegittimo, disapplicandolo, il foglio di via a causa della ritenuta difformità dalla fattispecie tipica).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 3 com. 2 lett. A, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)