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Sez. F - , Sentenza n. 54155 del 27/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 274649 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011 - Foglio di via obbligatorio - Potere del giudice di sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore - Esclusione - Potere di verifica della legittimità del provvedimento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274649-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità.(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna non disapplicativa del provvedimento del Questore che aveva desunto la pericolosità dell'imputato esclusivamente dalla condotta di esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo integrante non un reato bensì un illecito amministrativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)