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Sez. 1, Sentenza n. 34556 del 18/04/2023 Ud. (dep. 08/08/2023) Rv. 285058 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Mancanza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza e del divieto di ritorno - Illegittimità del provvedimento amministrativo - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285058-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)