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Sez. 3, Sentenza n. 10765 del 24/04/2008 (Rv. 602784 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Sentenza esecutiva riformata in sede di impugnazione - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza riformata - Omissione della pronuncia sul punto da parte del giudice dell'impugnazione - Nullità della sentenza per "error in procedendo" - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602784-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

In tema di omessa pronuncia sulla specifica domanda di restituzione delle somme pagate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento dell'appello senza che si dia atto nel relativo provvedimento della sussistenza di tutti i presupposti per la restituzione, l'omissione non integra un mero errore materiale emendabile con l'apposito procedimento correttivo, risultando violato l'art. 112 cod. proc. civ.; ne consegue che la sentenza va censurata con il ricorso per cassazione previsto per gli "errores in procedendo" dall'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)