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Sez. 3, Sentenza n. 15461 del 11/06/2008 (Rv. 603437 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado - Proposizione nella fase di gravame - Ammissibilità - Ragioni giustificatrici - Effetti.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603437-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento), in tal senso deponendo sia evidenti ragioni di economia processuale sia l'analogia con quanto stabilito nell'art. 96, comma secondo, e nell'art. 402, comma primo, cod. proc. civ., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 402 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)