Sez. 1, Sentenza n. 1729 del 05/03/1990 (Rv. 465664 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - ESTENSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - ESTENSIONE.*
Poiché tutti i crediti nei confronti del fallito devono essere accertati all'interno della procedura concorsuale, va affermata la Competenza del tribunale fallimentare sia quando la pretesa creditoria è fatta valere direttamente nel concorso, sia quando la domanda proposta costituisca la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento dell'obbligazione vantata nello stato passivo fallimentare, trovando deroga siffatta Competenza solo quando l'intenzione del creditore di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e, quindi, di non avanzare richiesta di sorta nei confronti del fallimento, sia stata chiaramente ed inequivocabilmente espressa. (V 4709/87, mass n 453357; (V 1210/67, mass n 327693).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)