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Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 30/05/1967 (Rv. 327693 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE FALLIMENTARE - AZIONI DI ACCERTAMENTO DI CREDITI NEI CONFRONTI DEL FALLITO - SUSSISTENZA - RINUNCIA DEL CREDITORE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO DIRETTA AD OTTENERE UNA SENTENZA DA FAR VALERE SE E QUANDO IL FALLITO RIENTRI IN BONIS - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327693-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE FALLIMENTARE - AZIONI DI ACCERTAMENTO DI CREDITI NEI CONFRONTI DEL FALLITO - SUSSISTENZA - RINUNCIA DEL CREDITORE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO DIRETTA AD OTTENERE UNA SENTENZA DA FAR VALERE SE E QUANDO IL FALLITO RIENTRI IN BONIS - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*

L'art. 24 della legge fallimentare (R.d. 16 marzo 1942, n.267) deve interpretarsi nel senso che nella procedura concorsuale debbono convergere tutte le azioni di accertamento di crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unica ed unitaria, onde realizzare l'unita dell'esecuzione sul patrimonio del fallito e la par condicio creditorum, senza che sia dato distinguere tra crediti per cui penda gia un giudizio di cognizione e crediti che non abbiano formato oggetto di alcun giudizio, in guisa che, se, nelle more del giudizio per l'accertamento di un credito, il debitore venga dichiarato fallito, il creditore deve riassumere e proseguire il giudizio nei confronti del curatore, davanti al giudice fallimentare, a norma degli artt. 51 e segg. e 92 e segg. della legge fallimentare, non essendo applicabile il principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc.civ.. tuttavia, il creditore, puo rinunciare alla domanda di insinuazione e preferire una tutela extra e postfallimentare, chiedendo, nei confronti del curatore, a norma dell'art. 43 della legge, una sentenza di accertamento o un titolo esecutivo, non opponibile alla massa dei creditori, nel corso della procedura concorsuale, ma da far valere se e quando il fallito rientri in bonis, spirato il quinquennio previsto dall'art. 121 della legge fallimentare per la riapertura del fallimento, nel qual caso non trova applicazione il principio di cui all'art. 24 della legge fallimentare. (Cfr. 2071-55, 221-63, 1658-55).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)