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Sez. 1, Sentenza n. 532 del 24/01/1996 (Rv. 495555 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Estensione - Azioni di accertamento di un diritto reale di garanzia sui beni del fallito - Competenza del Tribunale fallimentare.
Stato
decisa il 1996-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495555-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Sono di competenza del tribunale fallimentare non solo le azioni con le quali si fa valere una pretesa creditoria direttamente nel concorso fallimentare, ma anche quelle per le quali la domanda giudiziale costituisce la premessa e il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito nello stato passivo fallimentare. Pertanto rientrano nella competenza del tribunale fallimentare non solo le azioni di condanna, ma anche quelle di accertamento di un diritto reale di garanzia (nella specie, ipoteca) sui beni del fallito, quando costituiscano la base concettuale di pretese creditorie deducibili in sede fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)