Sez. 5, Sentenza n. 23647 del 11/04/2016 Cc. (dep. 07/06/2016) Rv. 267043 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta - Singolo creditore - Diritto alle notifiche spettanti alla persona offesa - Esclusioni - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, parte offesa è la generalità dei creditori rappresentata dal curatore; ne deriva che il singolo creditore può costituirsi parte civile solo nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, nelle ipotesi individuate dall'art. 240 l. fall. (Fattispecie in cui il creditore, insinuato al passivo, lamentava di non aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)