Sez. 4, Sentenza n. 2885 del 26/11/1996 Cc. (dep. 28/01/1997) Rv. 206780 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca della cosa sequestrata - Nei confronti di terzi estranei al procedimento - Non fa stato incidente di esecuzione - Proponibilità.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'ordine di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, conclusosi con la stessa sentenza, ma non fa stato anche nei confronti di terzi che non hanno rivestito la qualità di parte in quel procedimento, i quali possono proporre incidente di esecuzione per far valere nei confronti dello Stato, successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sulla cosa confiscata, gli stessi diritti che avrebbero potuto far valere nei confronti dell'imputato - ovvero nei confronti di altro soggetto che avesse consegnato la cosa all'imputato - compreso, tra l'altro, il diritto alla restituzione della cosa della quale sia stata ordinata la confisca, o altro diritto nel caso di impossibilità della restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)