Sez. 5, Sentenza n. 34705 del 11/07/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 219862 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Provvedimento di confisca nei confronti di soggetti che hanno rivestito la qualità di parte nel processo - Efficacia di giudicato - Sussistenza - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione. Ne deriva che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)