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Sez. 5, Sentenza n. 34705 del 11/07/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 219862 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Provvedimento di confisca nei confronti di soggetti che hanno rivestito la qualità di parte nel processo - Efficacia di giudicato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2001-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219862-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione. Ne deriva che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)