Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 27/03/1992 (Rv. 476463 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - Ricorso - Contenuto - In genere | Ricorso alla commissione tributaria centrale proposto per un motivo esclusivamente procedurale - Inammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - Ricorso - Contenuto - In genere
È inammissibile il ricorso alla commissione tributaria centrale proposto per un motivo esclusivamente procedurale (quale l'asserita erroneità della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello in secondo grado) senza contenere alcun motivo di merito, poiché i motivi del ricorso richiesti a pena d'inammissibilità (art. 15 d.P.R. n. 636/1972) devono concretarsi in un insieme di deduzione atte, se accolte, a risolvere la controversia davanti al giudice dell'impugnazione, in senso favorevole al ricorrente, anche quando, trattandosi di controversia estimativa, di essa non possa conoscere la commissione adita (art. 26 d.P.R. cit.), essendo comunque rimesso alla commissione centrale il controllo sulla natura dei motivi per l'eventuale rimessione della causa al giudice di secondo grado.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)